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Esenzione ticket per patologia ed invalidità

Come si ottiene

Esenzione per patologia:
La patologia deve essere certificata dallo specialista della struttura pubblica (poliambulatorio USL, clinica universitaria, ambulatorio ospedaliero) o con referto specialistico presso l'Azienda USL di via Cassoli.
Esenzione per invalidità:
L'invalidità deve essere certificata dall'apposita commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile.

In entrambi i casi il certificato ottenuto deve essere poi presentato all'Azienda USL, presso l'Ufficio CUP del Distretto di residenza, al fine di ottenere l'attestato di esenzione sul tesserino sanitario.

L'esenzione può essere con effetto PARZIALE E GENERALE
Il medico di famiglia deve indicare l'esenzione sulla ricetta nell'apposito spazio in alto a destra con barratura della lettera A per esenzioni generali e parziali.

ESENZIONE CON EFFETTO PARZIALE

Chi ne ha diritto

-Portatori di patologie indicate dal Decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e successive modificazioni.
- Infortunati sul lavoro e portatori di malattie professionali.
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
- Invalidi per servizio dalla 6a alla 8a categoria*.
- Invalidi di guerra dalla 6a alla 8a categoria*.
- Invalidi del lavoro di grado inferiore al 67%.
- donne in stato di gravidanza**.
- Portatori di patologie neoplastiche maligne (l'esenzione è solo per la patologia specifica)
- Pazienti in attesa di trapianto di organi.
- Invalidi del lavoro da 2/3 all'80% (in rapporto alla patologia che ha determinato l'invalidità).
Invalidi per servizio 2a - 5a categoria (in rapporto alla patologia che ha determinato l'invalidità).
ESENZIONE GENERALE
* Gli invalidi di guerra dalla 6a alla 8a categoria sono sempre e in ogni caso esonerati dal pagamento della quota sui farmaci, compresi i farmaci in classe C.

ESENZIONE SECONDO PROTOCOLLO (DM 10-09-1998)
** Le donne in stato di gravidanza hanno l'esonero limitatamente alle prestazioni specialistiche e indagini strumentali e di laboratorio espressamente indicate nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 e le prestazioni richieste per rischio di aborto.

Importo da pagare
(con modifiche in vigore dal 1° gennaio 1999 in applicazione della Legge Finanziaria '99)

- FARMACI IN FASCIA A: gratuiti
- FARMACI IN FASCIA C: si paga il prezzo intero.

- ANALISI, ESAMI, VISITE SPECIALISTICHE: dal 1° gennaio 1999 non è più previsto il pagamento della quota fissa per prestazioni legate alle patologie riconosciute e/o invalidità. Per il resto si paga una quota variabile a seconda delle prestazioni, per un massimo di euro 36,15 per ricetta.

ESENZIONE CON EFFETTO GENERALE

Chi ne ha diritto


Sono esonerati (non sempre completamente) da qualsiasi forma di spesa per visite ed esami le persone che appartengono a una delle seguenti categorie:


Invalidi di guerra dalla I alla V categoria, se usufruiscono di una pensione diretta vitalizia
Invalidi civili dal 67% al 100%
Grandi invalidi di servizio, cioè di 1a categoria (grandi invalidi)
Grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all'80%
Ciechi e sordomuti.
Non è previsto Ticket per analisi, esami e visite specialistiche.